Nulla osta a una normativa nazionale secondo la quale l’indennità versata ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato conclusi al fine di coprire l’orario di lavoro lasciato vacante da un lavoratore che accede al pensionamento parziale, quali, ad esempio, il contratto di sostituzione («contrato de relevo»), alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati stipulati, è inferiore all’indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell’estinzione del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva…Leggi la news per intero su IPSOA.IT