EMERGENZA COVID-19: Arriva il decreto firmato dal Ministro Catalfo a sostegno del reddito dei professionisti

Cura Italia, il ministro Catalfo:
Firmato decreto che regola funzionamento reddito di ultima istanza

Ed ecco di seguito una nota illustrativa del provvedimento e il testo del decreto (versione firmata dai Ministri competenti, in attesa di registrazione dalla Corte dei Conti), scaricabile anche cliccando qui o sul link “Allegato Pdf”, in calce a questa nota.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).
Il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza Coronavirus, è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti.
“Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza – spiega il Ministro Catalfo –. Siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto di aprile, con l’obiettivo di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore”.

Articolo 1

(Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”)

  1. La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  1. L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Articolo 2

(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività)

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Articolo 3

(Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari)

  1. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4.
  2. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
  3. L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);

  1. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
  2. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.
  3. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4.
  4. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità di cui all’articolo 1 all’Agenzia delle entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

Articolo 4

(Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse disponibili)

  1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1 gli enti di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza settimanale a partire dall’8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del citato decreto legge n. 18 del 2020.

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

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