Somministrazione a termine: vanno specificate le causali giustificative

Una importante sentenza da considerare nella somministrazione a termine.

La Suprema corte ha accolto il ricorso con cui un lavoratore aveva censurato una decisione di merito nella quale era stato escluso, ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione. Data la necessità dell’indicazione delle ragioni alla base dell’assunzione a tempo determinato,  è stata ritenuta sufficiente l’indicazione del contratto commerciale di somministrazione fra somministrato e impresa utilizzatrice.

Con una prima decisione – sentenza n. 29567 dell’11 ottobre 2022 – gli Ermellini hanno evidenziato che anche in presenza di un contratto di somministrazione a termine, come nell’ipotesi di contratto a tempo determinato, l’esistenza di una specifica causale giustificativa del termine apposto al contratto di lavoro assume autonoma rilevanza nel rapporto tra prestatore e somministratore, in relazione alle specifiche esigenze di quest’ultimo.

Difatti, pure in relazione al contratto di lavoro stipulato con il somministratore devono trovare applicazione le specifiche garanzie prefigurate dalla disciplina del contratto a termine, atteso che il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma comune di contratto di lavoro.

Il somministratore, nell’esercizio della sua attività, può infatti scegliere se avvalersi di lavoratori a tempo indeterminato o di lavoratori a termine e, in quest’ultimo caso, deve rispondere a un’oggettiva esigenza temporale dell’azienda di somministrazione, anche se riferibile alla sua ordinaria attività.

 

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha accolto il ricorso con cui un lavoratore aveva censurato una decisione di merito nella quale era stato escluso, ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione, la necessità della indicazione delle ragioni alla base dell’assunzione a tempo determinato, ritenendo sufficiente l’indicazione del contratto commerciale di somministrazione fra somministrato e impresa utilizzatrice.

Ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione – ha invece concluso la Corte – devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferite alla società utilizzatrice, non essendo sufficiente il mero riferimento al contatto commerciale di somministrazione. 

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