Tributi: rincari sul tema della cessione del credito d’imposta

Sono stati definiti i codici tributo per la cessione a terzi del credito d’imposta concesso alle imprese per compensare i rincari nelle bollette di elettricità e gas.

Nello scenario del Decreto aiuti Quarter, si inserisce la definizione dei codici tributo per la cessione a terzi dei crediti di imposta concessi alle imprese per compensare i rincari nelle bollette di elettricità e gas.

Ed è vista la difficile situazione economica dovuta al caro-energia che si parla già di Decreto Aiuti Quarter. Il provvedimento dovrebbe essere fra i primi che verranno approvati dal nuovo governo guidato da Giorgia Meloni.

Potrebbe essere prorogato il bonus 150 euro. Il decreto Ter lo aveva inserito per il mese di novembre e lo aveva destinato alle stesse categorie che potevano beneficiare del bonus 200 euro. Inoltre, potrebbe anche essere inclusa la flat tax incrementale sui redditi che risultano in eccedenza rispetto all’anno precedente. Si ipotizza anche la proroga del taglio delle accise fino a fine anno.

Questo potrebbe essere lo scenario del Decreto aiuti Quarter. In questo contesto si inserisce la definizione dei codici tributo per la cessione a terzi dei crediti di imposta concessi alle imprese per compensare i rincari nelle bollette di elettricità e gas.

È riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 17/2022, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tale credito è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

Sono utilizzabili dal cessionario in compensazione tramite modello F24.

 

Questo l’elenco dei codici tributo per la cessione a terzi dei crediti d’imposta 

  •  7727, credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  •  7728, credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  •  7729, credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  •  7730, credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  •  7731, credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  •  7732, credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

 

 

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