In tema di contratto di formazione e lavoro, la difformità tra gli obblighi contrattuali e il concreto svolgimento del rapporto di lavoro costituisce inadempimento che non è sanzionabile con la conversione del rapporto di lavoro nel caso in cui non risulti compromessa la funzione del contratto, che è quella di favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e l’inserimento nell’organizzazione aziendale funzionale all’accesso nel mondo del lavoro (respinta, nella specie, la richiesta di un lavoratore di conversione del contratto di formazione lavoro in contratto subordinato a tempo indeterminato per inadempimento degli obblighi formativi…Leggi la news per intero su LALEGGEPERTUTTI.IT