La norma in esame modifica l’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi.
La norma modifica inoltre l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento.
E’ stata introdotta un’integrazione all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l’obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta. E’ stato integrato anche al fine di includere le attività libero-professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.
Si ricorda che i soggetti beneficiari della misura, ai sensi del citato art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, devono mantenere la residenza nelle regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per tutta la durata del finanziamento e che le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.
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